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tecnici caldaia

La corretta manutenzione della caldaia

Il Concessionario Organismo Ispezioni Impianti Termici, incaricato da Roma Capitale ad accertare l'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici presenti nel Territorio Comunale, al fine di adempiere a quanto previsto dalla Legge 10/91, dal D.Lgs. 192/2005 e smi e dal DPR 74/2013, ha attivato il Servizio di Censimento e Controllo degli impianti termici, individuati secondo la definizione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera “l-tricies” del D.Lgs. 192/2005.

Il Servizio di Censimento ha la finalità di:

  • aumentare la sicurezza degli impianti termici;

  • ridurre le emissioni di agenti inquinanti (ossidi di carbonio e di azoto);

  • contenere i consumi di combustibile per il riscaldamento, pari a circa il 10% in meno per gli impianti a norma;

  • verificare il corretto esercizio, la manutenzione e l'efficienza energetica degli impianti termici.

 

Obblighi di legge

Il responsabile dell'impianto termico è l'occupante a qualsiasi titolo (proprietario, inquilino, ecc.) del locale nel quale è installato l'impianto ovvero l'amministratore di condominio per gli impianti centralizzati e/o il Terzo Responsabile qualora nominato. Sono a cura del responsabile dell'impianto l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.

Il responsabile dell'impianto termico deve far eseguire regolarmente la manutenzione da parte di un tecnico iscritto alla camera di commercio ed abilitato ad operare sugli impianti termici ai sensi della L. 46/90 ora DM 37/2008.

Il manutentore è obbligato ad effettuare la manutenzione conformemente alle norme e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell'impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.

 

Il bollino

Il bollino è la certificazione attestante l'avvenuto controllo di efficienza energetica, rilasciato dai soggetti iscritti alla Camera di Commercio ed abilitati ad operare sugli impianti termici ai sensi del DM 37/2008.

Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo ed efficienza energetica in tre copie di cui:

- una è trattenuta dal manutentore stesso;

- una è rilasciata al responsabile dell'impianto che la allega al libretto di impianto;

- una è inviata a cura del manutentore all'organismo di ispezione.

È obbligatorio effettuare il controllo di efficienza energetica su tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale, di potenza termica utile nominale maggiore di 10kW e su tutti gli impianti di climatizzazione di potenza termica estiva utile nominale maggiore di 12kW.

Si intensificherà l'attività ispettiva obbligatoria sugli impianti non regolarmente dichiarati o con dichiarazione di avvenuta manutenzione scaduta.

Le ispezioni non sostituiscono i controlli obbligatori e hanno un costo a carico del Responsabile dell'impianto.

Per ulteriori chiarimenti si invita a contattare per:

RomaCapitale impiantitermicidpr74_13@comune.roma.itCittà Metropolitana di Roma Capitale

impianto.termico@cittametropolitanaroma.it

climatizzatori montati male

Climatizzatore: NO il fai da te!

I condizionatori, se carichi, possono essere venduti solo a persone dotate di patentino FGAS. Pena? Sanzioni pesantissime!

Così nomina dal 24 gennaio 2019 il Regolamento (UE) n. 517/2014 “le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l'installazione è effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10”.

Pertanto, anche all'interno della medesima azienda, dotata di Certificazione d'impresa, il gas potrà essere acquistato da persona non dotata di patentino purché l'installazione avvenga da personale certificato.

 

L'installatore sarà a sua volta obbligato a inserire in un apposito database informatico il certificato dell'avvenuta installazione, con numero di impianto, matricola del condizionatore e numero di fattura elettronica.

 

Secondo le nuove regole, ti dovrà altresì rilasciare un libretto di impianto, analogamente a quanto avviene per le caldaie.

Tra i vantaggi collaterali, vi è così anche una riduzione della potenziale evasione fiscale da parte di soggetti che lavorano in nero.

 

Sono riconosciuti dalla legge come autorizzati all'installazione e alla manutenzione solo da coloro che sono in possesso di una licenza/patentino. 

Solo questi operatori hanno gli strumenti e conoscono le procedure per operare.

 

Al momento dell'acquisto di un climatizzatore, il consumatore è obbligato a confermare che si rivolgerà ad un installatore con patentino per l'installazione del condizionatore a norma di legge.

Esiste un database che contiene tanto le fatture di vendita dei condizionatori quanto le certificazioni degli installatori (una sorta di anagrafe condizionatori): se l'Ente pubblico preposto al controllo incrociasse il dato del tuo condizionatore con quello dell'installazione, inserito dal professionista al termine del lavoro, sei in regola, ma se non venisse trovata alcuna installazione corrispondente a quello specifico condizionatore, dopo un certo tempo potrebbe scattare un controllo, con potenziali sanzioni amministrative e penali, qualora se ne ravvisino gli estremi.

La verifica di questi obblighi – dalla tenuta del libretto alla certificazione su chi ha svolto i lavori di installazione – può essere chiesta anche dopo dieci anni.

Senza questi documenti multe salate: da 7 a 100mila euro per privati, azienda o impresa irregolare che sia.

 

Una corretta installazione del condizionatore non è solo opportuna, ma anche obbligatoria.

tecnici falsi
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Chiamaci per informazioni 

0641234840 - 0641294071 - 348.6539.700

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